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Il portone d’ingresso condominiale (ripartizione delle spese)

2022-01-28 17:39

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Il portone d’ingresso condominiale (ripartizione delle spese)

Il portone d’ingresso condominiale rappresenta un bene comune  utilizzabile da tutti i condomini proprietari e contribuisce inoltre al decoro estetico dell’intero stabile condominiale.



Gli oneri correlati alle spese di manutenzione e riparazione sono (salvo eccezioni, come nel caso nel caso in cui il regolamento condominiale, di tipo contrattuale, disponga diversamente), a carico di tutti i comproprietari.



Pertanto ogni condomino deve contribuire alla spesa in proporzione ai millesimi in suo possesso.



Inoltre, può accadere che alcuni condomini, godendo di un accesso indipendente, non usufruiscano del portone comune.



Come comportarsi in questo caso?



Vediamo, che in caso di manutenzione o di rottura del bene comune, la Corte d’appello di Milano ha chiarito che: “anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada debbono concorrere alle spese di manutenzione inerenti all'androne ed alle scale (nella specie: portone, moquette e passatoia dell'ingresso, nonché illuminazione dei servizi comuni) in quanto costituiscono elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato ed in quanto rappresentano strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura, cui tutti i condomini sono tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi” (Corte appello Milano, 3 luglio 1992, Arch. locazioni 1993, 309).



Nel caso di un condominio con più scale, deve ritenersi che il proprietario dei locali con ingresso indipendente debba essere considerato contitolare del portone che usa, ossia di quello che potenzialmente gli serve per l'accesso alla sua parte di lastrico.



Il terzo comma dell'art. 1123 c.c. specifica che “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.



La norma non cita espressamente i portoni, ma anch'essi devono essere considerati soggetti a tale principio, pertanto le spese per i portoni negli edifici con più scale sono sostenute dai solo condòmini che li utilizzano, o che potenzialmente possono utilizzarli, che sono anche i soli comproprietari degli stessi.



Quindi, salvo diverso accordo le spese per  l’installazione, la manutenzione o la sostituzione del portone sono ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli interessati) secondo i millesimi di proprietà.


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